TITOLO VI (Esercizio sociale – Bilancio)

ARTICOLO 24 – (Esercizio sociale)
Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L'esercizio sociale in corso si chiuderà il 31.12.2001.

ARTICOLO 25 – (Bilancio)
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procede alla formazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 30 giugno di ogni anno, unitamente ad una relazione al bilancio consuntivo che evidenzi i fatti salienti della gestione.
L'esigenza di adottare tale termine scaturisce oltre che dalla difficoltà di una immediata individuazione e di un celere censimento degli associati che hanno diritto di voto in assemblea, in considerazione della massa dei recessi e delle ammissioni deliberate annualmente, anche dalla polverizzazione delle localizzazioni geografiche degli associati stessi.