TITOLO IV
(Organi dell'Associazione – Assemblee – Consiglio Direttivo, Presidente )

 

ARTICOLO 14) – (Organi dell’associazione )
Gli Organi dell'Associazione sono:
1) L’Assemblea Generale dei soci;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Presidente.

TICOLO 15 –( Assemblea Generale dei soci )
L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.
Tutti essi hanno diritto al voto ed a partecipare agli organi sociali sempre che risultino in regola con i versamenti delle quote (se dovute) e siano stati ammesse nell’associazione da almeno trenta giorni.
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli aderenti. L'Assemblea che può riunirsi anche fuori della sede dell'Associazione – in seduta ordinaria anche all'estero – tra l'altro delibera:
1) in seduta straordinaria:
    – sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
    – sulle modifiche ed integrazioni dell 'Atto Costitutivo e dello Statuto;
2) in seduta ordinaria:
    – sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.
    – sull'impostazione di programmi futuri;
    – sull'approvazione dell'attività svolta;
    – sull'approvazione del bilancio e sulla verifica di eventuali rendiconti periodici;
    – su qualsiasi altro argomento riservato alla sua competenza.

ARTICOLO 16- ( Convocazione e riunione dell’assemblea )
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un decimo (1/10) degli associati.
La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera da spedirsi ai soci – all'indirizzo risultante dagli atti della Associazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.
L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione può essere fissata anche per il medesimo giorno, a ora successiva. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con telegramma da spedire due giorni prima di quello della riunione .
I soci possono eleggere, eccezionalmente e limitatamente per la notifica degli atti e delle comunicazioni che pervengano loro dall'associazione, domicilio presso la segreteria dell'Associazione stessa. In tale evenienza il deposito quivi effettuato, a nome dei soci, costituisce notifica a tutti gli effetti di legge e del presente Statuto.
Il Presidente dovrà consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dai soci almeno tre giorni prima della riunione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente designato.
Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione. Ogni socio può delegare, con volontà espressa di proprio pugno sull'avviso di convocazione, un altro socio per rappresentarlo in Assemblea. Ogni socio ha diritto di parola ed al voto.
Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati. L'assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per quanto riguarda le votazioni, si procederà, normalmente, per alzata di mano. Potrà essere proposta, a maggioranza, la votazione a scrutinio segreto per le delibere relative alle elezioni delle cariche sociali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i , consiglieri non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea saranno raccolte in verbali firmati dal Presidente e dal segretario e saranno trascritti in apposito libro a disposizione dei soci per eventuali consultazioni.
L'Assemblea straordinaria sarà convocata e funzionerà con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria .Essa potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche statutarie con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Il relativo verbale non sarà necessariamente redatto da un notaio

ARTICOLO 17 – (Bilancio preventivo, rendiconto economico e finanziario, rendiconto della raccolta pubblica dei fondi).
L'esercizio sociale inizia con il l° gennaio e termina con il 31 dicembre.
Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo nell'anno successivo.
Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Rendiconto Economico e Finanziario dell'esercizio precedente e per la relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo. Il Rendiconto Economico e Finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.
Nello stesso termine di Rendiconto Economico e Finanziario deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei conti per l'acquisizione del relativo parere e la sua approvazione.
Qualora vengano effettuate raccolte pubbliche di fondi, il Consiglio Direttivo dovrà redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Le scritture contabili, il Rendiconto Economico e Finanziario ed il rendiconto di cui al comma precedente, devono essere tenuti e conservati ai sensi della normativa in vigore.
I bilanci e i rendiconti, insieme alle relative deliberazioni, sono conservati presso la sede dell'Associazione, a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
A parziale deroga di quanto precede, il Consiglio Direttivo, ogni anno, a proprio insindacabile giudizio, può prorogare la data del 31 marzo e la data del 30 aprile di sessanta giorni e cioè fino al 31 maggio e al 30 giugno rispettivamente per la predisposizione del Rendiconto e la relativa relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, a motivo delle difficoltà di convocazione e riunione degli associati, che potrebbe verificarsi a causa della loro dislocazione geografica.

ARTICOLO 18 –( Consiglio direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal cassiere, dal segretario, e da 2 (due) membri scelti dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, compreso quello nominato all 'atto della costituzione ed eventualmente integrato successivamente, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti alla scadenza del mandato possono essere rieletti. In caso di dimissioni , di dichiarato o accertato impedimento al prosieguo dell’incarico, del Presidente le sue funzioni verranno cooptate automaticamente dal Vicepresidente.
Nel caso di dimissioni, di dichiarato o accertato impedimento al prosieguo dell’incarico di uno o più degli altri componenti, i dimissionari verranno cooptati nelle funzioni, da uno o più membri del Consiglio con decisione inappellabile del presidente o di chi ne ha le funzioni.
Il Consiglio Direttivo, così composto, rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria dove verranno eletti i sostituti.
Il mandato dei nuovi eletti, avrà la stessa scadenza del consiglio in cui sono stati integrati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; a parità di voti, prevale quello di colui che presiede.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per amministrare l'Associazione, fatti salvi quelli demandati esclusivamente al Presidente o all'Assemblea.
Decide fra l'altro in ordine:
    – alla costruzione, acquisto, vendita, permuta, affitto, comodato o acquisizione con modalità diverse di immobili ritenuti utili e/o necessari per il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
    – all’accensione di mutui con garanzia ipotecaria necessari per il conseguimento degli scopi fissati;
    – alla predisposizione ed all’aggiornamento , qualora se ne verifichi l’esigenza del Regolamento interno;
    – alla determinazione delle quote associative.
Il Consiglio si riunisce, presso la sede dell'Associazione o, altrove, purché in Italia:
1) ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità;
2) quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio deve essere convocato senza indugio.

ARTICOLO 19 –(Presidente)
Il Presidente è nominato dall'Assemblea ordinaria e dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
In caso di sue dimissioni, di dichiarato o accertato impedimento al prosieguo dell'incarico, le sue funzioni verranno cooptate, automaticamente,dal Vicepresidentefino alla successiva Assemblea ordinaria dove verrà eletto il nuovo Presidente.
Il mandato del nuovo eletto, avrà la stessa scadenza del Consiglio Direttivo in essere.
Al Presidente è attribuito il potere di:
   – convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
   – assumere il personale dell'Associazione;
   – rappresentare l'Associazione ad ogni effetto, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione;
   – nominare avvocati e procuratori alle liti;
   – accettare, per conto dell'Associazione, contributi ed altre somme da enti pubblici, provati ed associazioni, rilasciandone quietanza liberatoria. Potrà compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;
   – stipulare contratti di qualsiasi genere;
   – stipulare contratti per persone da nominare ed a favore di terzi;
   – dare le opportune disposizioni per la esecuzione delle deliberazioni prese dagli dall'Associazione;
   – accendere conti correnti bancari e postali, emettere assegni nei limiti delle somme versate sul conto o nei limiti degli eventuali fidi concessi.
Egli, inoltre, dovrà:
   – studiare, predisporre ed elaborare la Pianificazione dell'attività dell'Associazione;
    – adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
    – curare le relazioni con le gerarchie ecclesiastiche, laiche; nonché con altre organizzazioni.
In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice – Presidente.
La firma sociale spetta al Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, al Vice – Presidente .