TITOLO III
(Requisiti dei soci – Categorie di Soci – Modalità di adesione – Recesso – Esclusione)

ARTICOLO 7) – REQUISITI DEI SOCI
Presupposto indispensabile per poter aderire all'Associazione è il possesso di sani principi morali e religiosi nonché l'intenzione di perseguire i fini istituzionali dell'Associazione stessa, consacrati nel presente Statuto. A tal fine, tutti gli associati, la cui regola di vita dovrà essere tesa a promuovere lo sviluppo della loro personalità, spirituale, intellettuale e sociale, nella fede e nella vita cristiana, si impegnano:
– a prestare la loro opera a favore dell'Associazione senza dover avanzare pretese o rivendicare diritti di qualsivoglia genere;
– a versare le quote associative annuali (se dovute e se richieste), nelle misure stabilite dal Regolamento;
– a partecipare al raggiungimento degli scopi fondamentali dell'Associazione, senza dover reclamare la restituzione di eventuali elargizioni effettuate;
– a seguire gli insegnamenti della Chiesa Cattolica Apostolica Romana e della gerarchia religiosa.
La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
I soci dispongono di un voto ciascuno, sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto, ma ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire cariche sociali. Hanno altresì diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell 'Associazione.

ARTICOLO 8) – CATEGORIE DI SOCI
Nell'Associazione sono presenti le seguenti categorie di soci:
– Soci Fondatori;
– Soci Ordinari.
Qualora esistano motivi di sicurezza, incolumità fisica propria o dei familiari o altre valide ragioni, l'Associazione, fatte salve le esigenze e le prescrizioni imposte dalle norme giuridiche, attuerà tutte quelle cautele necessarie per tutelare l'anonimato del soci

ARTICOLO 9) – SOCI FONDATORI
Sono fondatori coloro che si sono fattivamente adoperati per la creazione dell'Associazione e l 'hanno legalmente costituita. Pertanto essi si identificano nelle persone- di coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo.

ARTICOLO 10) – SOCI ORDINARI
Sono soci ordinari quelli la cui domanda di ammissione sia stata accettata dagli organi direttivi dell'Associazione.

ARTCOLO 11) – MODALITA' DI ADESIONE
Il numero dei soci è illimitato.
Per poter entrare a far parte dell'Associazione quale socio ordinario, occorre essere presentati da almeno un membro del Consiglio Direttivo.
La richiesta di adesione, formalizzata per iscritto, dovrà essere indirizzata, unitamente alla quota associativa (determinata annualmente),al Consiglio Direttivo, che si pronuncerà con giudizio insindacabile. L'accettazione di adesione, ha effetto immediato.

ARTCOLO 12) – RECESSO
L'associato può sempre recedere dall'Associazione.
La dichiarazione di recesso, indirizzata al Consiglio Direttivo, può essere inoltrata, sia mediante plico raccomandato senza busta, che con consegna diretta delle dimissioni, in duplice esemplare, nelle mani del Presidente il quale ne dovrà annotare la ricezione in calce ad un esemplare che alla parte.
Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta tre mesi prima .
Il socio receduto volontariamente, potrà essere riammesso, successivamente, unicamente sulla base di apposita istanza (senza la procedura della presentazione). Il Consiglio Direttivo, destinatario della richiesta, dovrà valutare, eventualmente, se nel periodo di assenza, il richiedente abbia perso i requisiti essenziali che ostino alla sua riammissione.
Gli associati receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 13) – ESCLUSIONE
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione del socio che adotti un comportamento in palese contrasto con i principi enunciati dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, tale da arrecare grave pregiudizio all'immagine della Associazione.
Gli associati che siano stati esclusi, non possono ripetere i contributi versati ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione .